1. Generalità
L’articolo 16 della Legge 7 marzo 1996, n.108 prevede che l’attività di mediazione nella
concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari (di seguito:
mediazione creditizia) è riservata ai soggetti iscritti in apposito Albo. Tale Albo è tenuto
dall’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC).
Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della Legge n.108/1996, nel Regolamento adottato con il
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000 (di seguito: Regolamento), viene
specificato il contenuto dell’attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per
l’iscrizione e la cancellazione dall’Albo nonché le forme di pubblicità dell’Albo stesso.
Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Regolamento. In esso
vengono regolati taluni aspetti applicativi, connessi particolarmente alle procedure da seguire per
l’iscrizione nell’Albo, all’effettuazione di comunicazioni all’UIC e all’individuazione di ulteriori
regole applicabili.
2. Ambito di applicazione
E’ tenuto ad iscriversi nell’Albo chiunque professionalmente, anche se a titolo non esclusivo,
ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. articolo 2 del Regolamento).
Gli intermediari finanziari richiamati sono quelli iscritti nell’Elenco generale o nell’Elenco speciale
previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n.385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994, costituisce
"concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma" l’attività di concessione di crediti, ivi
compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività,
tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:
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