Inizio pagina

Designed by AccaPi Studio S.r.l.

IL TUO FUTURO
È ADESSO

Diventa imprenditore

 nell'affascinante mondo della
finanza!

Investi
in te stesso...

Apri un punto in Franchising

CERCA IL TUO FINANZIAMENTO

NEWS

MUTUITIME- Mutui e Assicurazioni su misura
MUTUO CASA 100%
4122,1143741953,1

CERCA
LA TUA CASA!

1517,1102002897,3

Area affiliati

Leggi sui mutui

Glossario

FAQ

Foglio informativo

FRANCHISING

FAI CARRIERA CON NOI

INGUB05YSP0104

Programma di gestione

appunti

Per informazioni più dettagliate sul tuo mutuo clicca qui

Nuovi Profili Cercasi!

Va richiamata la norma penale contenuta nell’articolo 16, comma 9, della Legge n.108/1996 con la quale, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chi, nell’esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio dell’attività bancaria o finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge n.108/1996, la pubblicità a mezzo stampa dell’attività di mediazione creditizia è subordinata all’indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell’Albo.
3. Attività di mediazione creditizia
Conformemente all’articolo 1754 del Codice Civile e all’articolo 2, comma 2, del Regolamento, i mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell’ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari da parte di:

a.

soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli

professionali;

b.

fornitori di beni o servizi.


PARTE II
1. Iscrizione nell’Albo
Possono iscriversi nell’Albo le persone fisiche, le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all’estero in presenza delle condizioni previste nell’articolo 4, commi 1 e 2, del Regolamento.
La domanda di iscrizione, corredata della documentazione richiesta, è presentata all’UIC.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Regolamento, i soggetti iscritti nei ruoli di cui alla Legge 21 marzo 1958, n.253, così come modificata dalla Legge 3 febbraio 1989, n.39, che intendono svolgere l’attività di mediazione creditizia nelle forme indicate nell’articolo 2 del Regolamento, devono presentare la domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento stesso.

AVANTI - ->

INDICE