Va richiamata la norma penale contenuta nell’articolo 16, comma 9, della Legge n.108/1996 con
la quale, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chi, nell’esercizio di attività
bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per
operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all’esercizio dell’attività bancaria o
finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge n.108/1996, la pubblicità a mezzo stampa
dell’attività di mediazione creditizia è subordinata all’indicazione, nella pubblicità medesima, degli
estremi della iscrizione nell’Albo.
3. Attività di mediazione creditizia
Conformemente all’articolo 1754 del Codice Civile e all’articolo 2, comma 2, del Regolamento, i
mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari
finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro
contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell’ambito della specifica attività svolta e
strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento effettuata sulla base di apposite
convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari da parte di:
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