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Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda l’UIC provvede, sulla base delle
informazioni fornite e della documentazione prodotta, all’iscrizione nell’Albo ovvero nega
l’iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante. |
| 1. | la | sussistenza | dei | requisiti | di | onorabilità | previsti | dall’articolo | 109 | del | Testo | Unico |
bancario; |
| 2. | l’esistenza di | trattamento | di | reciprocità | nello | Stato | non | appartenente | all’Unione | Europea |
del quale si abbia la cittadinanza; |
3. |
il possesso di diploma di scuola media superiore ovvero l’iscrizione nei ruoli di cui alla |
Legge 21 marzo 1958, n.253, così come modificata dalla Legge 3 febbraio 1989, n.39. |
Deve essere altresì indicata l’eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di
condanna non definitive pronunciate nei confronti dell’interessato per uno dei delitti il cui
accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, nonché
l’applicazione nei confronti dell’interessato, con provvedimento non definitivo, di misure di
prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed
integrazioni. |
L’istanza di iscrizione è effettuata avvalendosi dell’allegato modello UIC/MC – A che forma parte
integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di
documento di identità. |