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Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda l’UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione prodotta, all’iscrizione nell’Albo ovvero nega l’iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.
Il termine indicato è sospeso qualora l’UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.
Decorso il termine indicato, l’istanza deve ritenersi accolta.
L’Albo è distinto in due sezioni: la prima è relativa alle persone fisiche, la seconda alle società e alle stabili organizzazioni.
2. Istruzioni per la compilazione della domanda di iscrizione.
2.1. Persone fisiche
a) Le persone fisiche che intendono iscriversi nell’Albo indicano nell’istanza i propri dati identificativi: il cognome e il nome; il comune ovvero lo Stato estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per femmina); il codice fiscale; la cittadinanza. Vanno riportate le informazioni relative al domicilio in Italia. La domiciliazione in Italia dell’interessato costituisce requisito necessario per l’iscrizione nell’Albo. Si intende per domicilio il luogo in cui viene esercitata l’attività di mediazione creditizia.
Nell’istanza vanno altresì riportate le indicazioni sulla residenza unicamente nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio in Italia.
I riferimenti relativi al domicilio fiscale, individuato ai sensi dell’articolo 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, vanno indicati unicamente se il domicilio fiscale non coincide con il domicilio in Italia.
Si fa presente che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel Comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
b) Nella domanda di iscrizione devono essere attestati:

1. la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del Testo Unico

bancario;

2. l’esistenza di trattamento di reciprocità nello Stato non appartenente all’Unione Europea

del quale si abbia la cittadinanza;

3.

il possesso di diploma di scuola media superiore ovvero l’iscrizione nei ruoli di cui alla

Legge 21 marzo 1958, n.253, così come modificata dalla Legge 3 febbraio 1989, n.39.

Deve essere altresì indicata l’eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei confronti dell’interessato per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, nonché l’applicazione nei confronti dell’interessato, con provvedimento non definitivo, di misure di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni ed integrazioni.
I cittadini di uno Stato estero devono inoltre attestare, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità.

L’istanza di iscrizione è effettuata avvalendosi dell’allegato modello UIC/MC – A che forma parte integrante del presente Provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità.

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