2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche
a) Possono iscriversi nell’Albo dei mediatori creditizi le società il cui oggetto sociale preveda lo
svolgimento dell’attività di mediazione creditizia.
Deve essere indicata la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la
codifica riportata nella tabella allegata al presente Provvedimento, e il codice fiscale.
Le società aventi sede legale all’estero possono iscriversi nell’Albo attraverso l’insediamento di
una stabile organizzazione in Italia che preveda nel proprio oggetto lo svolgimento dell’attività
di mediazione creditizia.
In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di
soggetto avente all’estero la propria sede legale, vengono riportate le informazioni relative a:
indirizzo, CAP, comune, provincia, numero di telefono, numero di fax e, rispettivamente,
capitale sociale versato o fondo di dotazione assegnato. I soggetti esteri devono indicare lo
Stato estero in cui è ubicata la sede legale.
In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o
lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice
fiscale.
b) In relazione alle persone fisiche per il tramite delle quali si intende svolgere l’attività di
mediazione creditizia di cui all’art.2, comma 1, del Regolamento devono essere indicati:
cognome e nome, codice fiscale.
Qualora il soggetto istante intenda avvalersi di persone fisiche già iscritte nell’Albo, deve essere
indicato il relativo numero di iscrizione.
c) Sede amministrativa e sedi secondarie
Qualora l’attività amministrativa ovvero il contatto con i clienti si svolgano in luogo diverso dalla
sede legale o dal luogo in cui ha sede la stabile organizzazione, devono essere comunicati i
dati relativi alla sede amministrativa e alle eventuali sedi secondarie.
Formano oggetto di comunicazione l’indirizzo, il CAP, il comune e la provincia della sede
amministrativa e di ciascuna delle sedi secondarie.
L’istanza di iscrizione è effettuata avvalendosi dell’allegato modello UIC/MC – B che forma
parte integrante del presente Provvedimento.
Devono essere allegate le dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi
dell’articolo 23 del Testo Unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo con le quali essi attestano di possedere i requisiti di
onorabilità previsti dall’articolo 109 del Testo Unico bancario. Nelle proprie dichiarazioni i soci
indicano la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell’articolo
23 del Testo Unico bancario, esercitano il controllo.
Per i cittadini di uno Stato estero deve essere inoltre attestata, in base ad una valutazione di
equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità.
Devono essere inoltre allegate le copie fotostatiche di documenti di identità del legale
rappresentante, dei soci che esercitano il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo.
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