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3. Variazioni
a) Persone fisiche
Le persone fisiche iscritte nell’Albo devono comunicare all’UIC senza ritardo, avvalendosi dell’allegato modello UIC/MC – VAR – A che forma parte integrante del presente Provvedimento, le circostanze che potrebbero comportare il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni altra variazione delle informazioni indicate nel Punto 2.1, lettere a), e b).
b) Società
Le società e le stabili organizzazioni devono comunicare all’UIC senza ritardo, avvalendosi dell’allegato modello UIC/MC – VAR – B che forma parte integrante del presente Provvedimento, ogni variazione delle informazioni indicate nel Punto 2.2, lettere a), b) e c).
Qualora nuovi soggetti acquisiscano il controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico bancario devono essere comunicate le informazioni attinenti alla circostanza per la quale sussiste il controllo e alla percentuale del capitale posseduta, avvalendosi dell’apposito allegato al modello UIC/MC – B.
Qualora nuovi soggetti acquisiscano cariche che comportano lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo devono essere comunicate le informazioni attinenti al tipo di carica e alla sussistenza dei requisiti di onorabilità avvalendosi dell’apposito allegato al modello UIC/MC – B.
Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilità si applicano le disposizioni contenute nella Parte III del presente Provvedimento.

PARTE III

1. Requisiti di onorabilità
L’articolo 16, comma 3, della Legge n.108/1996 prevede che i soggetti che intendono iscriversi nell’Albo dei mediatori creditizi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, ai sensi dell’articolo 109 del Testo Unico bancario, dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n.516.
Tali requisiti devono essere posseduti:
a) dai mediatori creditizi che operano in proprio ovvero per conto di società iscritte nell’Albo;
b) dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società e nelle stabili organizzazioni iscritte nell’Albo;
c) dai partecipanti al capitale delle società iscritte nell’Albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico bancario. Rilevano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera c) sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.
1.1. Procedura per la verifica dei requisiti
La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all’organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell’articolo 109 del Testo Unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione.
La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell’acquisto del controllo da parte di nuovi soggetti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 30 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette all’UIC copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.

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