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Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell’effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilità si indicano, a titolo esemplificativo:

·

il certificato generale del casellario giudiziale;

·

il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale e presso la Pretura circondariale;

·

le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall’articolo 50 del Regio Decreto 16

marzo 1942, n.267;

·

altre attestazioni rilasciate da Autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche

fattispecie di reato;

·

dichiarazione dell’interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno

venir meno il requisito dell’onorabilità.


1.2. Mancanza dei requisiti
a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alla persona fisica iscritta è causa di cancellazione dall’Albo.
b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società iscritte nell’Albo comporta la decadenza immediata dalla carica.
La decadenza è dichiarata dall’organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 109 del Testo Unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza sono immediatamente comunicate all’UIC.
c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale di società iscritte nell’Albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico bancario comporta l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 108 dello stesso Testo Unico e nelle relative disposizioni di attuazione.
Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sono immediatamente comunicate all’UIC.

2. Contenuto dell’Albo
L’Albo dei mediatori creditizi contiene le seguenti indicazioni:

·

cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale del mediatore;

·

indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede amministrativa e delle sedi

secondarie;

·

data di iscrizione nell’Albo;

·

per le società, le persone fisiche iscritte nell’Albo delle quali ci si avvale per lo

svolgimento dell’attività di mediazione.
L’Albo potrà essere consultato presso il sito Internet dell’UIC (www.UIC.it).

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